Normative settore trasporto opere d’arte

In questa sezione puoi trovare preziose informazioni in merito a normative che regolano il settore del trasporto d’opere d’arte.

Testo Unico Beni Culturali DL 42/2004 e successive modifiche DL 62-63/2008 ex Legge N 88/1998 ex 1089/1939 (da consultare sulla gazzetta ufficiale).

Di seguito le istruzioni e semplificazioni per il rilascio delle varie documentazioni.

ESPORTAZIONE O SPEDIZIONE COMUNITARIA OPERE D'ARTE CONTEMPORANEE

(aventi meno di cinquant’anni o di artista vivente)

Chi intende spedire o esportare opere che rientrano in questa classificazione,dichiarerà mediante Autocertificazione Mod. 18 da rendersi in conformità con le leggi viventi in materia che si tratta di opere non rientranti fra quelle previste dalla Legge 1089/39.
L’Autocertificazione Mod. 18 dovrà essere redatta in duplice copia , ognuna delle quali sarà correlata da una fotografia dell’opera.
Non è necessaria l’esibizione fisica delle opere presso l’Ufficio Esportazione.
L’ufficio esportazione, riceve la documentazione in giorni prefissati (a Milano il martedì) , protocolla e numera l’attestato, rilasciandone poi una copia allo speditore.
Nell’ Autocertificazione Mod.18, che presto verrà introdotto in via informatica, bisognerà indicare negli appositi campi:

– Mittente completo di indirizzo ( o in sostituzione lo speditore)
– Quantità
– Descrizione dell’ oggetto
– Autore
– Datazione
– Titolo
– Misure
– Valore espresso in euro
– Ove è diretto il bene
– Firma

L’Autocertificazione Mod.18, verrà presentato corredato di fotografie e fotocopia del documento d’identità del firmatario. L’unica eccezione si ha con un opera con più di cinquant’anni realizzata da artista ancora vivente, se è di proprietà dell’artista rientra nelle Autocertificazioni,se invece chi esporta è una Galleria d’Arte è necessaria la Licenza Comunitaria.

ESPORTAZIONE O SPEDIZIONE COMUNITARIA DI OPERE D'ARTE ANTICHE

(aventi più di cinquant’anni) 27 Paesi C.E.E. ( Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, paesi candidati Turchia, Macedonia e Croazia).

Chi intende spedire o esportare opere che rientrano in questa classificazione dovrà munirsi dell’ Attestato di Libera Circolazione Mod.09 per ogni opera.
L’ Attestato di libera Circolazione deve essere compilata in quadruplice copia con marca da bollo da euro 14,62 (può riguardare una o più opere).
Il modulo, deve essere correlata da quattro fotografie per opera min 10×12 cm.
L’opera/e deve essere presentata fisicamente all’ Ufficio Esportazione, il quale non timbra ne piomba più nulla, perché deve dare una risposta non prima di quindici e non oltre i quaranta giorni.
L’ Attestato di Libera Circolazione è una specie di passaporto per l’opera d’arte, viene compilato in triplice copia ,i moduli necessari non sono ancora disponibili presso tutti gli Uffici Esportazione e al momento, ove non disponibile, si usa ancora il Mod.20
E’ prevista comunque a breve l’introduzione delle formalita’ di esportazione per via informatica(verificare con gli Uffici esportazione)
La procedura da seguire è la seguente:
L’opera corredata dalla denuncia per il rilascio dell’ attestato in duplice copia e
dall’attestato in quadruplice copia e
di quattro fotografie ,
viene portata fisicamente all’ Ufficio Esportazione che procede all’accertamento del valore veniale dichiarato.
L’Ufficio Esportazione compila una relazione tecnico scientifica che va al Ministero dei Beni Culturali dando il parere in merito all’esportazione (cioè se può uscire o no dall’Italia).
Entro tre giorni l’ Ufficio Esportazione deve mandare al competente Ufficio Centrale una fotografia dell’opera da esportare, con la relativa denuncia.
La risposta da parte dell’ Ufficio Centrale dovrebbe giungere tra i quindici e i quaranta giorni successivi (in tal senso il Ministero ha precisato che se la risposta non viene formalizzata entro quindici-venti giorni dovrebbe sottointendersi il parere positivo).
Nel caso in cui venga negata l’esportazione dell’opera ,si ha trenta giorni di tempo per ricorrere in via gerarchica al Ministro
(oltre ai rimedi giurisdizionali ordinari).
Il Ministero,al momento della richiesta di attestato,può esercitare il diritto di prelazione, (acquisto coattivo )
oppure di dichiarare l’opera di interesse (notifica)
Il rilascio dell’ Attestato di Libera Circolazione avviene non prima di quindici giorni dalla denuncia e non oltre i quaranta giorni
(Quindi per esportare un quadro che ha più di cinquant’anni è necessario muoversi tre mesi prima!)
L’ Attestato di Libera Circolazione ha validità triennale ed è il solo documento necessario per l’uscita di un opera d’arte verso un altro stato membro dell’Unione Europea.
Tale documento è richiesto anche per l’uscita verso i paesi extracomunitari di quelle opere che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento C.E.E. 3911/92 ovvero:
che non raggiungono il valore di:

– Dipinti 139.794.00 euro
– Sculture , libri,collezioni,mezzi di trasporto,altri oggetti e mobili 46.598,00 euro
– Acquerelli, guazzi e pastelli 27.959,00 euro
– Mosaici ,Disegni , incisioni, fotografie, carte geografiche stampate 13.979,00 euro

– Reperti archeologici,smembramento di documenti,incunaboli e manoscritti,archivi Qualunque ne sia il valore.

ESPORTAZIONE DI OPERE D'ARTE ANTICHE

(aventi più di cinquant’anni) Paesi Extra C.E.E.
Opere che superano i valori fissati dal Regolamento C.E.E. 3911/92.

Dipinti:
139.794.00 euro
Sculture , libri,collezioni,mezzi di trasporto,altri oggetti e mobili:
46.598,00 euro
Acquerelli, guazzi e pastelli:
27.959,00 euro
Mosaici ,Disegni , incisioni, fotografie, carte geografiche stampate:
13.979,00 euro

Reperti archeologici,smembramento di documenti,incunaboli e manoscritti,archivi Qualunque ne sia il valore Attestato di Libera Circolazione e Licenza Comunitaria Per l’esportazione fuori dall’ Unione Europea di un opera che supera i suddetti parametri, è necessaria oltre l’ Attestato di Libera Circolazione, anche la Licenza Comunitaria (per esempio verso la Svizzera, gli Stati Uniti e Giappone).
Per il rilascio della Licenza Comunitaria non è più richiesta l’esibizione fisica dell’opera ma è sufficiente la sola presentazione dell’ Attestato di Libera Circolazione. La Licenza Comunitaria ha una validità di sei mesi concessa solo dietro presentazione dell’Attestato e non viene concessa nel caso in cui manchino meno di sei mesi alla scadenza dell’Attestato. (Sono previste sanzioni per chi non restituisce all’Ufficio Esportazione la terza copia della Licenza Comunitaria dopo aver effettuato l’esportazione).

IMPORTAZIONE O SPEDIZIONE COMUNITARIA OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA

Per quanto riguarda le importazione non ci sono variazioni di procedura In ambito comunitario, per chi spedisce opere in Italia non è necessario alcun adempimento mentre un Museo,Fondazione, commerciante,collezionista, privato e tutti gli altri,per rispedire le opere prese in carico in Italia deve fare l’autocertificazione.

IMPORTAZIONE O SPEDIZIONE COMUNITARIA OPERE D'ARTE ANTICHE

(aventi più di cinquant’anni) Paesi C.E.E. Certificato di importazione o spedizione in Italia Mod. (sostituisce la precedente Licenza di Temporanea Importazione Artistica )

La richiesta del Certificato di Importazione è facoltativa nell’ambito dell’ Unione Europea.Se necessario, si richiederà il Certificato di Importazione in Italia, che sostituisce ad ogni effetto di legge l’ Attestato di Libera Circolazione ed ha una validità di cinque anni rinnovabile. Per questo tipo di documento con bollo di euro viene richiesto: Una dichiarazione di chi ha spedito l’opera, autenticata da un pubblico ufficiale o da un notaio, copia documento di trasporto, copia di fattura o documento equipollente, fotografia dell’opera (3 copie) L’importatore puo’ richiedere il Certificato di Importazione presentando l’opera all’ Ufficio Esportazione. Se le opere non rientrano per tipologia e soglia di valore nella definizione di bene culturale (regolamento C.E.E. 3911/92) è quindi necessaria una autocertificazione da parte da chi spedisce. Se invece l’opera rientra nella definizione di bene culturale , chi spedisce deve far avere la Licenza di Esportazione dal paese C.E.E. di provenienza. Con questa Certificato d’importazione l’importatore può far circolare l’opera per la validita’ della licenza stessa. Quando scade questa validita’ l’opera se si trova sul territorio Italiano , e non ha rinnovato la licenza, e’ da considerasi di origine Italiana e pertanto segue la normativa del Ministero dei Beni Culturali.

IMPORTAZIONE DI OPERE ANTICHE PROVENIENTI DA PAESI EXTRA C.E.E.

In questo caso, essendo le opere soggette a Dogana, si puo’ richiedere un Certificato di Importazione all’atto dell’importazione con validita di anni cinque (rinnovabili). La richiesta con 3 moduli e 3 fotografie deve essere presentata all’Ufficio esportazione, si alleghera fotocopia della bolla doganale comprovante l’importazione ed il pagamento dei diritti doganali (iva) L’opera dovra’ essere controllata fisicamente dai Funzionari dell’Ufficio esportazione che rilasceranno il certificato. Questo documento sara’ poi eventualmente scaricato con altro documento di esportazione da parte esclusivamente dell’UFFICIO ESPORTAZIONE che aveva rilasciato il certificato di importazione.

ESPORTAZIONE CONTEMPORANEA DI OPERE D'ARTE ANTICHE DESTINATE A MOSTRE

Gli organizzatori di una mostra all’estero dovranno inoltrare in tempo utile al Ministero dei Beni Culturali di Roma, tramite canali ufficiali, la richiesta per l’esportazione delle opere sia di Musei che di privati.
Nella richiesta dovranno essere indicate tutte le informazioni sulla mostra, l’elenco delle opere ed i prestatori. gli organizzatori dovranno inoltre garantire il rientro delle opere in Italia a fine mostra.
Questa procedura dovrà essere avviata almeno tre /quattro mesi prima della spedizione.
Le Sovrintendenze competenti devono dare il loro parere alla commissione prima che il comitato si riunisca per l’approvazione dei prestiti e le relative autorizazzioni
Essa concerne solo per le opere sottoposte alla legge 1089/1939, ovvero di proprieta’ di pubbliche amministrazioni o di opere notificate
per i Beni Culturali per i quali operi il divieto di esportazione, possono circolare in via temporanea ed a discrezione de Ministero, mediante garanzia da prestare con una cauzione o anche da una fidejussione, rilasciata da una banca o compagnia di assicurazione per un importo superiore del 10% al valore stimato del bene.
Se esiste reciprocita’ con il paese destinatario, le opere di proprieta’ dei privati, non inserite negli elenchi dell’autorizzazione, possono essere esportati temporaneamente dietro garanzia scritta del museo ospitante l’evento allegando relazione tecnico scientifica della mostra, certificati di assicurazione da chiodo a chiodo per andata, giacenza e ritorno,lettera di Impegno e Garanzia da parte degli organizzatori che le opere saranno rispedite in Italia ai prestatori a fine mostra.
Le opere saranno controllate anche al rientro per poter chiudere l’esportazione.
L’Ufficio esportazione decidera’ in merito dopo aver visionato la documentazione, e se la stessa e’ ritenuta idonea, autorizzerà la procedura , e quindi dopo il controllo fisico delle opere rilascera’ i permessi per la spedizione Temporanea (6-12 mesi max)
La cauzione e’ incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito.Il Ministero provvedera’ poi per vie legali a tutelare i beni.
Le sopra indicate regole sono puramente indicative, in quanto deve essere ancora ufficialmente approvato il regolamento Ministeriale con eventuali varianti. Consultare sempre l’Ufficio Esportazione competente per la verifica finale delle procedure locali.