Certificazioni e Documenti Doganali

Provvediamo a tutta la documentazione per il trasporto delle opere d’arte, sia a livello nazionale che internazionale, fornendo certificati di spedizione e importazione e i documenti doganali di transito.

Autocertificazioni

AUTOCERTIFICAZIONE per l’esportazione di opere d’arte contemporanea che abbiano meno di 50 anni o di autore vivente.

ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE  Il documento è necessario per l’esportazione o la spedizione definitiva di oggetti o opere che abbiano più di 50 anni, di proprietà privata, che non siano stati dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse. Ha validità tre anni dalla data di emissione, non rinnovabile.

L’attestato può essere rilasciato per beni che: non proviene/provengono dagli enti di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio:

  • non è/sono stati sottoposta/e a dichiarazione prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
  • di essa/e non è stata vietata la libera circolazione a norma dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 42/2004
  • Certificato di avvenuta spedizione C.A.S. 
  • Certificato di avvenuta importazione C.A.I.
certificazioni

Documenti doganali di transito

I documenti doganali di transito sono i seguenti:
T1: Il T1 (NCTS) è un documento informatico emesso da una Dogana definita “Ufficio di partenza”, e destinato ad un’altra Dogana definito “Ufficio di destinazione”. Al T1 viene assegnato un numero denominato MRN unico in tutta l’Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T1 è riconoscibile perché compare la scritta T1 nel riquadro 1 del modello DAU .

Il T1 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione non comunitaria da un punto all’altro dell’Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali.

T2: Il T2 (NCTS) è un documento informatico emesso da una Dogana che viene definita “Ufficio di partenza” e destinato ad un’altra Dogana definita “Ufficio di destinazione”.

Al T2 viene assegnato un numero denominato MRN unico in tutta l’Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T2 è riconoscibile perché compare la scritta T2 nel riquadro 1 del modello DAU .

Il T2 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione comunitaria da un punto all’altro dell’Unione Europea attraversando però un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione Europea (es. Spedizione dall’Italia alla Germania transitando attraverso la Svizzera).

Il T2 viene utilizzato negli scambi di spedizioni comunitarie tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino perché questo stato non fa parte del territorio doganale dell’Unione Europea, anche se è considerato uno membro della stessa.

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